Di seguito sono riportati alcuni dei brocardi, redatti in lingua latina, scelti tra quelli che ancora mantengono la loro validità nel nostro sistema giuridico e che sono stati riportati mensilmente nella home page del nostro sito.
BROCARDO DEL MESE: MAGGIO 2020
Qui in re illicita versatur, tenetur etiam de casu.(Trad. Chi si trova in una situazione illecita, risponde anche del caso (i.e. delle conseguenze fortuite).
La massima esprime il principio per cui il soggetto che tiene volontariamente una condotta illecita è responsabile anche per le conseguenze non volute, a prescindere dalla previsione del loro verificarsi e dalla volontarietà.
Tale principio è stato recepito nel nostro ordinamento civile dall'art. 1221 cod.civ., il quale prevede che il debitore in mora (cioè in ritardo nella prestazione dedotta in contratto) assuma a suo carico il rischio del caso fortuito, quale,ad esempio, il perimento della cosa, con l'importante conseguenza che, se la prestazione è diventata impossibile per causa non imputabile al debitore, quest'ultimo, siccome è in mora, non viene liberato, ma è obbligato al risarcimento del danno, come se fosse responsabile dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione (Nella sintesi stentorea del latino si dice che res perit debitori)
Il predetto principio ha trovato applicazione anche in campo penale ( cfr. art. 116 c.p., per l'ipotesi in cui il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, per cui anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione.
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-Marzo 2009:
"NON COITUS MATRIMONIUM FACIT SED MARITALIS AFFECTIO"
NON IL COITO CREA IL MATRIMONIO, MA IL CONSENSO CONIUGALE.
(Ovvero: l'essenza del matrimonio non è il rapporto carnale, bensì la condivisione degli affetti tra i coniugi)
Tra le norme del codice civile che hanno recepito tale insegnamento, si segnala l'art. 120 cod. civ., secondo cui il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che provi di essere stato incapace di intendere e di volere per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
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-Ottobre 2011:
"Ambulatoria est voluntas testantis usque ad vitae supremum exitum"
(Trad.: "La volontà del testatore è modificabile fino all'ultimo momento di vita ")
La massima, con la straordinaria efficacia della lingua latina, esprime uno dei principi chiave del diritto delle successioni, ossia quello della revocabilità del testamento fino a che il testatore non abbia concluso la sua esistenza.
Pertanto, la volontà espressa in un testamento già redatto, può essere dall'autore sempre modificata e il testamento stesso può essere del tutto revocato. Tale principio è stato recepito dall'art. 587 del codice civile.
La facoltà di revocare o modificare il testamento non può essere oggetto di rinuncia. In tale ottica, è naturale e logico che il nostro ordinamento vieti espressamente i patti successori (art. 458 cod.civile) e le donazioni mortis causa, in cui la morte del donante assume la funzione di causa dell'attribuzione patrimoniale ".