"INCIVILE EST, NISI TOTA LEGE PERSPECTA, UNA ALIQUA PARTICULA EIUS PROPOSITA IUDICARE VEL RESPONDERE "(*)
Traduzione (libera): "E' incivile, senza esaminare una legge interamente, valutarne solo una piccola parte o utilizzarla per emettere giudizi ".
Si tratta di uno dei più famosi criteri ermeneutici elaborati dai giuristi dell'età repubblicana romana, nel nostro caso Celso, il quale invitava, con la suddetta massima, ad utilizzare il criterio sistematico allorquando si trattava di interpretare una disposizione di legge, collocandola nel quadro complessivo dell'ordinamento e non isolatamente ed avulsa dal contesto generale.
Il suddetto criterio sistematico, seppure non espressamente enunciato, è ricavabile dall'interpretazione dell'art. 12 delle c.d. "Preleggi" , ossia le "Disposizioni delle leggi in generale" contenute negli artt. 1-16 che fungono da premesse al nostro codice civile e che - pur essendo fondamentali ai fini dell'intepretazione delle norme e dei contratti- non vengono solitamente mai studiate in modo adeguato nelle aule universitarie.
(*) Massima tratta dal giurista romano Celso P. Giuvenzio - Riproduzione riservata.