Il divano nuovo viene consegnato di una sfumatura differente? Per la Cassazione non è possibile risolvere il contratto.
È questo il caso sottoposto dapprima al Giudice di Pace di Milano e giunto poi sino alla Corte di Cassazione che l'ha definito recentemente con ordinanza del 3 giugno 2020 n. 10456.
Il compratore aveva ricevuto ed accettato un divano di un verde differente rispetto a quello ordinato, nonché di un tessuto differente: moquette anziché velluto.
In prima battuta, il Giudice di Pace di Milano aveva dichiarato la risoluzione del contratto per vizio della cosa, sposando la tesi del consumatore.
La pronuncia veniva però appellata dalla ditta venditrice e il Tribunale di Milano ribaltava la sentenza, osservando che: "la differenza tra il tessuto ordinato, il velluto, e quello con cui è stato realizzato il divano, la moquette, è stata accettata dall’acquirente. Quanto alla differenza di tonalità tra il colore richiesto, il verde smeraldo, e quello realizzato, colore verde marcio, si tratta di elemento non essenziale nell’economia del contratto, in quanto è emerso dall’istruttoria che il compratore non aveva espressamente richiesto che il colore fosse intonato alla tonalità della mobilia." Inoltre, nel secondo grado di giudizio veniva posto l'accento sulla mancata contestazione, da parte dell'acquirente in sede di consegna, della non conformità del bene a quello ordinato. Le difformità, infatti, secondo il Tribunale di Milano erano tutte facilmente rilevabili e, pertanto, non essendo occulte, l'acquirente avrebbe, già in sede di consegna, dovuto non accettare il bene e chiederne la sostituzione.
Al contrario, il consumatore aveva inviato un fax, nei giorni immediatamente successivi alla consegna del bene, con i propri dati di fatturazione.
Il caso giungeva così innanzi alla Corte di Cassazione, dove il compratore, soccombente nel secondo grado di giudizio, insisteva affinché fosse dichiarata la risoluzione contrattuale, trattandosi a suo dire di una ipotesi di vendita aliud pro alio.
Per i Giudici di Cassazione al caso di specie non era applicabile la fattispecie di vendita aliud pro alio (che si ha quando si riceve un prodotto completamente diverso da quello acquistato, perché appartenente ad un genere differente oppure perché riportante vizi e difetti di gravità tale da impedirne l'uso nella sua naturale funzione), ma più semplicemente ravvisavano un difetto di conformità.
“La consegna di un divano dello stesso colore ma di tonalità diversa da quella pattuita non costituisce un vizio tale da impedire l’utilizzo del bene secondo la sua destinazione.”
La Cassazione chiariva che dal difetto di conformità deriva il diritto del consumatore a chiedere, in via alternativa, il ripristino della conformità del bene mediante riparazione/sostituzione o la riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto. Quest’ultima, però, (come anche i rimedi di riparazione/sostituzione) può esser richiesta solo se non eccessivamente onerosa.
Dunque secondo la Cassazione, l’unico rimedio esperibile nel caso di specie era la riduzione del prezzo, ma tale domanda non era stata riproposta nel giudizio di appello e pertanto si è intesa come rinunciata, con condanna del consumatore alla refusione delle spese di lite.