"INTERVERSIO POSSESSIONIS "(*)
Traduzione: Interversione del possesso
Formula di largo uso, che esprime sia il mutamento della detenzione in possesso, sia il mutamento del possesso corrispondente al contenuto di un diritto reale su una cosa altrui di cui si è in possesso, dal contenuto del diritto di proprietà.
Il mutamento della detenzione in possesso è previsto nel nostro codice civile all'art. 1141, comma 2^, il quale stabilisce che tale mutamento (l'ìinterversione, appunto) può avvenire solo se la modificazione dello stato psicologico del detentore venga manifestata all'esterno.
Così ad esempio, chi ha iniziato a detenere una res (es. inquilino, comodatario, o chi ha preso in prestito un libro da una biblioteca, ecc.) non può diventarne possessore, finché non avviene un mutamento del titolo, il che può avvenire o in forza di una causa proveniente da un terzo: ossia in virtù di un atto con cui l'attuale possessore del bene - quand'anche non legittimato a disporne- trasferisce il possesso al detentore, anche se il titolo è nullo (es. il ladro di una autovettura che mi vende il bene che mi ha fatto detenere (cfr. Cass. 9/10/2020 n. 21854), oppure in forza dell' opposizione del detentore rivolta al possessore, con cui manifesta la volontà di comportarsi come proprietario (es. rifiutandosi di pagare l'affitto e compiendo atti di gestione esclusiva).
NB: L'onere della prova che non si sia verificata l'interversione del possesso grava su chi nega la sussistenza del possesso stesso (art. 1141 comma 1^ c.c.)
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