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BROCARDO DEL MESE: MARZO 2026

"INTERVERSIO POSSESSIONIS "(*)

Traduzione: Interversione del possesso

 Formula di largo uso, che esprime sia il mutamento della detenzione in possesso,  sia il mutamento del possesso corrispondente al contenuto di un diritto reale su una cosa altrui di cui si è in possesso, dal contenuto del diritto di proprietà.

Il mutamento della detenzione in possesso è previsto nel nostro codice civile all'art. 1141, comma 2^, il quale stabilisce che tale mutamento (l'ìinterversione, appunto) può avvenire solo se la modificazione dello stato psicologico del detentore venga manifestata all'esterno.

Così ad esempio, chi ha iniziato a detenere una res (es. inquilino, comodatario, o chi ha preso in prestito un libro da una biblioteca, ecc.) non può diventarne possessore, finché non avviene un mutamento del titolo, il che può avvenire o in forza di una causa proveniente da un terzo: ossia in virtù di un atto con cui l'attuale possessore del bene - quand'anche non legittimato a disporne- trasferisce il possesso al detentore, anche se il titolo è nullo (es. il ladro di una autovettura che mi vende il bene che mi ha fatto detenere (cfr. Cass. 9/10/2020 n. 21854), oppure in forza dell' opposizione del detentore rivolta al possessore, con cui manifesta la volontà di comportarsi come proprietario (es. rifiutandosi di pagare l'affitto e compiendo atti di gestione esclusiva).

 NB: L'onere della prova che non si sia verificata l'interversione del possesso grava su chi nega la sussistenza del possesso stesso (art. 1141 comma 1^ c.c.)

 Riproduzione riservata.

OSSERVATORIO:CESSIONI DI CREDITI IN BLOCCO e tutela dei diritti degli esecutati

Mentre questo governo è impegnato nella lotta ai dossieraggi e nelle diatribe sulle nomine ministeriali, si sta consumando, nella più totale indifferenza dei media e della politica, il dramma di centinaia  e centinaia di consumatori - debitori esecutati aggrediti dalle varie società operanti nell'opaco mercato delle cessioni dei crediti pro-soluto in blocco ex art. 58 dpr n. 385/1993 e L. 130/1999,  con compressione pressochè totale del diritto costituzionale di difesa.

Tale opacità è favorita dal famigerato PNRR e dall'ossessione dei politici  a rispettare gli assurdi diktat della U.E.(recepiti senza colpo ferire dai nostri governanti privi di attributi.. con la famigerata "Riforma Cartabia"  e nel silenzio imbarazzato della classe forense),  che hanno imposto la riduzione entro il giugno 2026 della durata delle procedure esecutive immobiliari e del 90% delle cause civili pendenti al 31.12.2022, con sostanziale soppressione della possiblità di sospensione delle stesse esecuzioni  e con l'esito pressochè scontato delle opposizioni, ad eccezione di qualche lodevole, ma rara, voce di dissenso da parte della giurisprudenza soprattutto delle corti di merito (reperibile sull'ottimo sito web: www.ilcaso.it ).

Le conseguenze  di queste disposizioni sono in taluni casi paradossali: si segnalano ad esempio le vendite immobiliari portate a termine "a prescindere"  con il rigetto di opposizioni magari fondate nel merito, con il  risultato di vendite all'asta di immobili adibiti a prima casa e occupati (magari da persone anziane e malati) acquistati all'incanto, magari da cittadini extracomunitari "integrati", se del caso approfittando delle linee di credito messe generosamente a disposizione da banche nazionali e internazionali, "in nome del "politicamente corretto" e dell'integrazione.

Ci stiamo scavando la fossa  con le nostre mani!